Diritto del lavoro, dei disabili, della persona e di famiglia
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Separazione e DivorzioÈ importante che in un momento delicato, importante e ovviamente doloroso, quale è quello di una separazione fra i coniugi (e del divorzio in seguito), le persone coinvolte, per la peculiarità dei loro ruoli (marito/padre, moglie/madre e figli) debbano essere seguite con scrupolosa cura. Esse si trovano infatti a dover affrontare una situazione che non conoscono, a dovere fare i conti con una totale modifica della loro vita, sia affettiva che pratica. Devono quindi essere informati e tutelati sia sul fronte dei diritti (personali ed economici) che essi devono potere continuare a mantenere in funzione della loro posizione, nonché dei diritti (personali ed economici) che devono acquisire a seguito della mutata situazione. E soprattutto è necessario, in una situazione che spesso è inevitabilmente di conflitto, che essi siano anche reciprocamente responsabilizzati riguardo ai doveri che devono mantenere o che devono andare ad assumere. Prioritariamente va quindi garantita la massima e miglior tutela ai figli, i quali sono coloro che soffrono incolpevolmente la situazione, e spesso si trovano ad essere, talvolta anche senza rendersene conto, “strumenti e armi” per ingiustificabili e squallide ripicche di un genitore verso l’ex coniuge. A questo proposito bisogna segnalare la recente legge 8 febbraio 2006 n. 54, che ha modificato profondamente la materia dell’affidamento dei figli, introducendo l’istituto dell’affido congiunto (o condiviso) come regola generale per il giudice, da osservare nell’interesse specifico del minore, che ha diritto di mantenere un paritario rapporto con entrambi i genitori, in quanto essi, anche se separati, non cessano di essere loro genitori. Questo nuovo regime, che certamente di per sé non può risolvere tutti i problemi che seguono ad una separazione, peraltro conduce comunque a far sì, da una parte, che anche il genitore (di solito il padre) che non era affidatario (o che non lo sarebbe stato), venga responsabilizzato e motivato a interessarsi dei figli, sdoganandolo per altro verso dalla posizione di padre/bancomat (che conta solo per il suo conto-corrente), e, dall’altra che l’altro genitore (di solito la madre) possa e debba condividere (ancora) il suo ruolo di genitore, potendo a sua volta contare sulla congiunta partecipazione nella gestione della vita dei figli, ma anche non possa pretendere più di accentrare solo su di sé tutte le scelte e le decisioni riguardo ai figli, escludendo l’altro genitore magari solo per ripicca, come se l’affidamento esclusivo ottenuto fosse una “medaglietta” da esibire come vittoria sull’ex coniuge. Poiché tale nuova disciplina risulta applicabile anche alle separazioni e ai divorzi già pronunciati dal Tribunale, sono quindi molti i genitori che si stanno attivando per giungere all’affido condiviso, che può avvenire sia concordemente fra i genitori, sia, in caso di opposizione di uno di essi, su istanza dell’altro con decisione del Giudice.
Divorzio
breve Essendo
in approvazione la nuova normativa definita “divorzio
breve”, forniamo sinteticamente gli elementi di novità più salienti. Non
sarà più necessario attendere tre anni dalla separazione: il periodo di
“attesa” prima di potere domandare il divorzio scende a dodici mesi in caso
di separazione giudiziale e a sei mesi in caso di separazione consensuale,
indipendentemente dalla presenza o meno di figli. La
legge varrà anche per i procedimenti in corso. Se
la separazione è giudiziale, il termine decorrerà dalla notifica del ricorso. Quanto
alla separazione, la comunione dei beni fra i coniugi si scioglie quando il
giudice li autorizza a vivere separati, nel caso di separazione giudiziale,
oppure alla data della sottoscrizione della separazione consensuale. Lo Studio sta già predisponendo il materiale per la predisposizione degli atti al Tribunale sia per i giudizi di divorzio in corso che per chi vorrà anticipare, con la nuova legge, la domanda di divorzio. Per informazioni più specifiche (che vanno fornite ovviamente caso per caso) info@studiolegaleoldrini.it. |
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