Studio Legale Oldrini

Diritto del lavoro, dei disabili, della persona e di famiglia

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Quarto stato

Il Quarto Stato (1901), Pellizza da Volpedo

Olio su tela, Milano, Galleria d'Arte Moderna

I DIRITTI DEI DISABILI

Per ottenere il riconoscimento di un qualsiasi diritto, il disabile deve presentare una apposita e specifica domanda all' I.N.P.S.

Dall' 1 gennaio 2010 le procedure sono state informatizzate e gestite nella rete dell’INPS. È quindi necessario richiedere il certificato introduttivo al medico prescrittore.

I soggetti autorizzati a inoltrare e seguire le domande presentate con il nuovo sistema informatico sono le Associazioni "Storiche" (A.N.M.I.C. per gli invalidi civili, U.I.C. per i ciechi civili, E.N.S. per i sordomuti) e  i patronati. 

Lo Studio naturalmente, se richiesto, segue le persone anche per tale preliminare fase (dai moduli alla documentazione necessaria per l’accertamento e il riconoscimento da parte della commissione medica).

Va ricordato che lo stato di invalidità, che viene espresso in percentuale (o in entità dell’inabilità), non è sempre sufficiente di per sé ad attribuire i diritti collegati alla minorazione psico-fisica: nella maggioranza dei casi, infatti, per usufruire dei benefici occorre che coesistano con la disabilità anche ulteriori requisiti (cd. requisiti socio-economici), oltre la cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea e la residenza in Italia. Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, per ottenere le prestazioni occorre essere titolari di Carta di Soggiorno (per i minori occorre essere iscritti nella Carta di Soggiorno del genitore). La Corte Costituzionale ha però dichiarato incostituzionali le norme nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento possano essere attribuite agli stranieri extracomunitari soltanto perché non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno e ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La valutazione dell'invalidità viene espressa in percentuale di invalidità civile. Se viene riconosciuta anche la necessità di un accompagnatore, la valutazione indica "necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita" oppure "impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore". Ugualmente viene indicata la "condizione" quando la commissione valuta lo stato di cecità o sordomutismo.

La tabella che segue indica i principali diritti che discendono dallo stato di invalidità, cecità e sordomutismo. Gli importi sono erogati mensilmente. 

DIRITTO

REQUISITI SANITARI

REQUISITI SOCIO-ECONOMICI

IMPORTI E MISURE

Indennità di accompagnamento 
(invalidi civili)

Incapacità del soggetto di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore.

Non essere ricoverati in un istituto con retta a carico dello Stato e non essere titolare di indennità analoghe di guerra, lavoro o servizio. Non c’è limite di età.

 

€ 504,07

Pensione di inabilità
(invalidi civili)

100%.

Età fra i 18 e i 65 anni, reddito non superiore a € 15.154,24 (dopo i 65 anni si può trasformare in pensione sociale)

 

€ 279,19

Assegno mensile di assistenza
(invalidi civili)

74%.

Età fra i 18 e i 65 anni, reddito non superiore a € 4.408,95 (dopo i 65 anni si può trasformare in pensione sociale), non svolgere attività lavorativa (si intende in tal senso allorché l'interessato non superi il reddito annuale personale di € 7.000 per lavoro dipendente o € 4.500 per lavoro autonomo). Non è compatibile con altri trattamenti pensionistici. In tal caso si può optare per il trattamento più favorevole.

 

€ 279,19

Indennità di frequenza
(invalidi civili)

Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o perdita uditiva superiore a 60 decibel.

Età minore di 18 anni, reddito non superiore a € 4.408,95 e frequenza scolastica o di istituti di riabilitazione (erogata per il periodo della effettiva frequenza).

€ 279,19

Indennità di accompagnamento (ciechi civili)

Cecità assoluta (mancanza della vista o percezione ombra e luce).

Non c’è limite di età. Beneficio concesso al solo titolo della minorazione.

€ 863,85 (l'importo viene ridotto nel caso in cui si usufruisca di accompagnatore del Servizio Civile)

Pensione non reversibile
(ciechi civili)

Cecità assoluta o parziale (vista 1/20).

Reddito non superiore a € 15.154,24.

Età almeno di 18 anni per ciechi assoluti, nessun limite di età per i ciechi parziali.

€ 301,91

Indennità speciale
(ciechi)

Cecità parziale (1/20).

 

€ 200,04

Pensione non reversibile
(sordomuti)

Sordità congenita o acquisita prima dei 12 anni,  che abbia impedito l’apprendimento del linguaggio parlato, minore di 75 decibel.

Età fra i 18 e i 65 anni, reddito non superiore a € 15.154,24 (dopo i 65 anni si può trasformare in pensione sociale)

€ 279,19

 

Indennità di comunicazione (sordomuti)

Minorenni 60 decibel. Maggiorenni 75 decibel.

 

€ 251,22

Esenzione totale o parziale dal pagamento del ticket e dagli accertamenti specialistici

Invalidità civile almeno pari a 67% o 100% (esenzione parziale o totale), invalido di guerra, lavoro (invalidità 2/3) o servizio (Cat. 1-5), ciechi civili o decimisti, minori con indennità di frequenza.

 

Esenzione totale o parziale (pagamento della sola “ricetta”).

Contributi figurativi

75% per qualsiasi causa o invalidità ascritta alle prime quattro Categorie Tab A D.P.R. 834/81 o sordomutismo.

Decorre dall’anno 2002 e occorre da tale data avere svolto servizio presso pubbliche amministrazione o aziende private ovvero cooperative.

 

Per ogni anno di lavoro svolto spetta il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Collocamento al lavoro

Invalidità civili superiore al 45%; invalidità del lavoro superiore al 33%; invalidità di guerra o per servizio; cechi assoluti o residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi; sordomuti dalla nascita o da prima dell'apprendimento della lingua parlata; orfani, vedove ed equiparati, profughi italiani rimpatriati, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Non svolgere attività lavorativa (si intende in tal senso allorché l'interessato non superi il reddito annuale personale di € 7.000 per lavoro dipendente o € 4.500 per lavoro autonomo).

 

Riconoscimento assunzione disabile (con parificazione diritti) ad un assunto con collocamento mirato (L. 68/99) a chi è stato assunto al lavoro in via ordinaria

60%

Essere dipendente di un datore di lavoro soggetto all’obbligo di assunzione di disabili e che l’invalidità sia stata accertata successivamente all’assunzione.

 

Pensionamento

80%

Condizioni generali contributive per la pensione.

L’età pensionabile è 60 anni per gli uomini, 55 per le donne, anziché, rispettivamente, 65 e 60 anni.

Tessera mezzi pubblici Regione Lombardia

Invalidità civile almeno pari a 67%, invalidi del lavoro da 67% a 79%, invalidi di guerra e di servizio dalla sesta all’ottava categoria e invalidi a causa di atti di terrorismo o vittime della criminalità organizzata con invalidità dalla sesta all’ottava categoria, con corrispondente percentuale di invalidità da 25% a 50%, pensionati di età superiore ai 65 anni se uomini e ai 60 se donne.

Per gli invalidi totali al 100%, per i cittadini stranieri residenti in Lombardia invalidi al 100% e inabili e invalidi del lavoro con grado di invalidità dall'80% al 99%  la tessera è gratuita.

Occorre l’attestazione ISEE negli altri casi: per costoro sono previste diverse tariffe agevolate.

La tessera dà diritto a viaggiare sui mezzi pubblici e sui treni per le tratte percorse nella regione.

Tasse scolastiche ed universitarie

Invalidità civile 67%, invalidi di guerra, lavoro e servizio (secondo norme analoghe per altre proprie esenzioni), ciechi civili.

Reddito familiare da circa € 5.000 annuo a 12.000 (a secondo del numero dei componenti la famiglia).

 

Protesi e ausili

33%, cecità civile, sordomutismo, invalidità di guerra, per servizio, minorenni che necessito di cura e riabilitazione per una invalidità permanente, amputati di arto, mastectomizzate, enteromizzati, laringectomizzati, tracheomizzati, interventi demlolitori all’occhio. 

Prescrizione del medico specialista del SSN e autorizzazione ASL.

erogazione protesi o ausilio

Benefici e diritti derivanti dalla Legge 104/92

Per usufruire dei benefici previsti dalla legge 104/92, occorre sia richiesta apposita visita alla commissione ASL.

La legge 104/92 “detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata”.

Si intende persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da presentare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Tuttavia, "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità” (art. 3 c.. 3).

La “connotazione di gravità”, riconosciuta commissione medica di Invalidità Civile può portare al riconoscimento di agevolazioni, quali, ad esempio la possibilità per il disabile o per il familiare che lo assiste, di usufruire di una serie di agevolazioni sul lavoro (permessi, scelta di sede di lavoro più vicina, ecc.).

La legge 104/92 regola anche altri benefici, come la precedenza nell'assegnazione di sede: “la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili” ed “ha la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.

Altre agevolazioni previste sono i congedi parentali, l’esenzione dal pagamento del bollo auto, la riduzione dell'aliquota IVA al 4 % sull'acquisto di autoveicoli, la detrazione di una quota dell’IRPEF sull'acquisto di autoveicoli.

Tutti questi diritti sono in linea generale enunciati nella L. 104/92, e spesso sono poi regolati nel dettaglio in altre leggi collegate e successive ad essa.

Sia per le numerose problematiche specifiche che derivano da questi diritti, sia per le avvenute modifiche legislative, sia per gli innumerevoli casi diversi che si possono prospettare, non si ritiene né utile né possibile “incasellarli” in una tabella.

Rimandiamo pertanto alle specifiche norme, che potranno naturalmente essere fornite e interpretate con l’assistenza del nostro Studio, in relazione alle necessità di ciascuno.


Il sito contiene informazioni, fornisce assistenza e indica come esercitare alcuni importanti diritti

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