Contestazione   		dell’esito dell’accertamento 
 della commissione medica
 (Quando, come, perché ricorrere)
 Accade sovente che le persone che   		hanno presentato domanda di accertamento dell’invalidità civile,   		allorché ricevono l’esito dell’accertamento sanitario compiuto dalla   		Commissione medica (ASL o INPS), ritengano che essa non abbia   		considerato a fondo le condizioni sanitarie, ed abbia quindi   		“sottovalutato” l’invalidità.
 Infatti le visite delle   		Commissioni sono di solito frettolose e le persone vengono esaminate   		superficialmente. Altre volte invece la documentazione sanitaria   		allegata alla domanda è carente: la persona, cioè, magari è in   		condizione (di fatto) di ottenere il beneficio, ma i certificati   		prodotti spesso sono certificati medici e non medico legali,   		ossia certificano l’esistenza delle patologie, ma non anche le   		conseguenze sulla abilità della persona a causa di dette   		patologie e perciò talvolta non sono idonei a comprovare   		sufficientemente e chiaramente le condizioni del soggetto.
 In tali casi è previsto si possa   		chiedere un riesame della pratica (più approfondito), mediante   		una perizia medica, eseguita da uno specialista in medicina-legale   		autonomo (non legato cioè da rapporti di dipendenza con  		asl e  		inps), ma scelto da un   		Giudice (Giudice della Previdenza e Assistenza Sociale), che garantisce   		così l’imparzialità della verifica, in modo che sia verificata   		l’applicazione del punteggio di invalidità previsto dalla legge per ogni   		singola patologia (necessario ad esempio per l'assegno o la pensione) e   		la reale condizione della persona (necessario ad esempio riguardo al   		diritto all’indennità di accompagnamento o di frequenza).
 La richiesta va inoltrata da un   		legale e non implica naturalmente che la persona interessata si debba   		recare personalmente in Tribunale. Dovrà unicamente svolgere una visita   		medica presso l’ambulatorio del perito designato.
 Tale ricorso va presentato  entro 6 mesi dal ricevimento del Verbale di invalidità inviato dalla   		commissione medica. È quindi utile conservare la busta e gli allegati   		del verbale, idonei a documentare la tempestività del ricorso.
 In caso di dubbio o disaccordo con   		il giudizio della commissione medica è importante verificare quindi la   		possibilità di contestare il giudizio, poiché l’abbandono della pratica   		comporta evidentemente la perdita dei diritti (spesso economici) che si   		intendevano conseguire. In vari casi, infatti, il giudizio delle   		commissioni mediche viene smentito dalle sentenze dei Giudici.
 Per informazioni più specifiche   		(che vanno fornite ovviamente caso per caso)  info@studiolegaleoldrini.it
 Rimandiamo pertanto alle   		specifiche norme, che potranno naturalmente essere fornite e   		interpretate con l’assistenza del nostro Studio, in relazione alle   		necessità di ciascuno.
 Per i ricorsi avverso i mancati   		riconoscimenti dell'invalidità da parte dell'INPS (assegno o pensione   		INPS) o di infortunio o malattia professionale (INAIL), vedere parte del   		Sito:  INABILITÀ E INVALIDITÀ - INPS e  INFORTUNIO E MALATTIA - INAIL).