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Quarto stato

Il Quarto Stato (1901), Pellizza da Volpedo

Olio su tela, Milano, Galleria d'Arte Moderna

Infortunio e malattia professionale (INAIL)

 

1. INFORTUNIO SUL LAVORO

La legge non fornisce una definizione concreta di infortunio, ma ne indica i requisiti (art. 2 del T.U. 1124/65): "L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni".

Pertanto, per “infortunio sul lavoro” si intende un danno all’integrità fisica e/o psichica del lavoratore causato da un episodio improvviso e imprevisto, indipendente dalla volontà del lavoratore stesso, dovuto a una causa violenta, avvenuta in occasione dello svolgimento del lavoro.

Causa violenta è un fatto traumatico che abbia cagionato lesioni tali da determinare la morte oppure un’inabilità assoluta o parziale, avvenuto in un periodo di tempo concentrato (es. durante una manovra lavorativa o anche nel corso della giornata lavorativa).

L’occasione di lavoro si realizza quando il fatto avviene durante o per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Non è certamente indennizzabile il cd. “rischio generico” ossia il comune rischio che vi è per tutti (es. un terremoto o una mareggiata ecc.).

È invece  indennizzabile quel rischio che, pur potendo incombere su tutti, è più specificatamente immaginabile per talune categorie di lavoratori o è strettamente connesso all’attività che essi esercitano (es. la caduta di un albero per un boscaiolo, un’esplosione per un minatore ecc.)

L’episodio deve avvenire non necessariamente durante il compimento di una operazione strettamente lavorativa, ma è sufficiente, per l’indennizzabilità,  che avvenga in seguito allo svolgimento di obblighi o attività collegate al rapporto di lavoro (es. anche in pausa lavoro, recandosi ai servizi ecc.).

Il cd. infortunio in itinere (nel percorso) viene riconosciuto quando per recarsi (o rientrare) al lavoro dal proprio domicilio il lavoratore subisce un infortunio. Tuttavia occorre che non vi siano mezzi pubblici che collegano lo stabilimento oppure che vi sia un obbligo di percorrere tali strade con mezzi di trasporto dell’azienda.

Il danno causato dal danneggiato per proprio dolo (per sua volontà) non è indennizzato.

In seguito all’infortunio riconosciuto è prevista un’indennità giornaliera per inabilità temporanea, una rendita per inabilità permanente, un assegno per assistenza personale continuativa, una rendita ai superstiti ed un assegno una tantum in caso di morte, cure mediche e chirurgiche, fornitura di protesi.

Nel caso in cui la domanda fosse respinta, è possibile presentare ricorso (in carta libera con lettera raccomandata rr., alla Sede provinciale dell’inail, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica l’esito. Se l’inail respinge il ricorso (o se non dà riscontro entro 90 giorni) è possibile richiedere una perizia al Giudice del Lavoro, rivolgendosi a un avvocato.

 

2. MALATTIA PROFESSIONALE

La malattia professionale si determina a seguito dell’azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o di materiali o di fattori negativi presenti nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa.

Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la denuncia di malattia professionale all’INAIL, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione di malattia. Non c’è obbligo per il lavoratore di indicare dal punto di vista medico la patologia, essendo sufficiente che alla denuncia venga allegata una relazione della sintomatologia rilevata.

Vi sono delle malattie cd. “tabellate”, cioè causate da lavori preventivamente individuati, per le quali vige il principio della presunzione legale della loro origine lavorativa.

Le malattie “non tabellate” che hanno dato origine a una malattia devono essere invece provate dal lavoratore, che deve dimostrarne la discendenza dall’attività lavorativa svolta.

Nel caso in cui la domanda fosse respinta, è possibile presentare ricorso (in carta libera con lettera raccomandata rr., alla Sede provinciale dell’inail, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica l’esito. Se l’inail respinge il ricorso (o se non dà riscontro entro 90 giorni) è possibile richiedere una perizia al Giudice del Lavoro, rivolgendosi a un avvocato.


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