Studio Legale Oldrini

Diritto del lavoro, dei disabili, della persona e di famiglia

Come Contattarci Lo Studio Assistenza e Tutela

 


www.studiolegaleoldrini.it

info@studiolegaleoldrini.it

Quarto stato

Il Quarto Stato (1901), Pellizza da Volpedo

Olio su tela, Milano, Galleria d'Arte Moderna

I contratti a tempo determinato

(Contratti a Termine)

Il problema della precarietà del lavoro ruota, come è noto, intorno alla questione della indiscriminata diffusione dei contratti a termine.

I datori di lavoro spesso utilizzano i contratti a termine per poter “avere le mani libere”, di modo che, dopo un certo tempo, possano “disfarsi” del dipendente, evitando le conseguenze di un licenziamento illegittimo.

La legge però consente di apporre un termine al contratto unicamente in presenza di dichiarate e comprovate condizioni, da indicare espressamente nel contratto di lavoro.

Recita infatti l'art.1 del D.L.gs 368/01, che regola la nuova disciplina dei contratti a termine:

"1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1".

La Magistratura ha così ormai uniformemente stabilito il principio che le ragioni dell'esigenza di apporre un termine al contratto debbano essere esplicitate nella lettera di assunzione, e che l'effettiva esigenza dell'apposizione del termine, nel caso di contestazione, debba anche venire dimostrata dal datore di lavoro. Non ritiene perciò neppure sufficiente che il datore di lavoro abbia indicato nel contratto di avere apposto il termine per "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" , dovendo anche "specificare" in concreto quali siano state dette ragioni (o il nominativo della persona sostituita), non essendo sufficiente l'indicazione generica.

Naturalmente i singoli contratti vanno verificati singolarmente al fine di poter valutare quando è il caso di impugnarli (info@studiolegaleoldrini.it).

Difatti le sentenze dei Giudici hanno numerose volte accertato le violazioni della norma da parte del datore di lavoro, trasformando i contratti a termine in contratti definitivi a tempo indeterminato, affermando, per esempio:

Tribunale di Milano, sent. 31 ottobre 2003:

"Anche nel contesto normativo delineato dal D.Lgs 6.9.01 n.368 la legittima apposizione del termine a un rapporto di lavoro presuppone che il datore di lavoro indichi specificamente le ragioni che giustificano e, in sede giudiziaria, provi l'effettiva ricorrenza in fatto delle esigenze che legittimano la deroga al principio generale per cui l'ordinario rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, nonché il nesso eziologico tra tali esigenze e la stipulazione del singolo contratto a termine.(massima)

Tribunale di Milano, sent. 15 ottobre 2003:

"In relazione alle pretese esigenze tecniche-organizzative-produttive connesse alla fase di riorganizzazione dei centri postali, ricomprendendo in tale fase anche una più funzionale ricollocazione del personale sul territorio, osserva il giudicante che la formulazione tanto generica utilizzata dalla convenuta impedisce sostanzialmente una oggettiva verifica; infatti si fa riferimento a una fase riorganizzativa non identificata né identificabile nel tempo di «centri di rete postali» dei quali, ugualmente non si fornisce alcun elemento identificativo né in ragione della loro estensione territoriale né in ragione dei compiti e delle attività che si svolgono nell'ambito degli stessi. Tale genericità non soddisfa quindi il requisito di specificità richiesto dal D.Lgs. 368/01; già tale considerazione comporta irrimediabilmente l'inefficacia dell'apposizione del termine."

Tribunale di Milano, sent. 13 novembre 2003:

“Tanto la sua (del contratto) decorrenza (2/11) quanto la sua scadenza (31/12) non segnalano, per il vero, una perfetta coincidenza temporale del contratto stipulato con il Sig. L. con il periodo «notoriamente» interessato al maggior traffico postale collegato alle festività natalizie e di fine anno, ma anche ritenendo «pacifica» la circostanza «notoria» segnalata dalla società, essa non potrebbe -in mancanza di indicazioni sulle, quantomeno statisticamente prevedibili percentuali di incremento di traffico collegato alle festività natalizie e di fine anno e facente capo al Cmp di P.B. e, insieme, sul numero dei contratti a termine stipulati per la stessa unità produttiva e per far fronte alle medesime esigenze- considerarsi da sola idonea a a dare una rassicurante dimostrazione della sua relazione causale con il contratto de quo. La mancanza di tali dati impedisce, infatti, di verificare l'effettiva necessità della società di fare ricorso -per soddisfare esigenze connesse a un «fatto notorio», ma di entità indeterminata- alla stipulazione di un numero x, piuttosto che di un numero y, di contratti a termine e -quindi- l'effettiva necessità di stipulare tutti i contratti imputati allo stesso ^fatto notorio^, ivi compreso il contratto di cui è causa."


Il sito contiene informazioni, fornisce assistenza e indica come esercitare alcuni importanti diritti

© Studio legale Oldrini - P.I. 11085610159