Diritto del lavoro, dei disabili, della persona e di famiglia
|
www.studiolegaleoldrini.it
|
|||
LE ASSUNZIONI DEI DISABILIÈ di ovvia evidenza che, nel mercato del lavoro, la scelta del datore di lavoro inevitabilmente tenda verso un lavoratore “sano”. Per questo motivo, per realizzare i princìpi costituzionali di eguaglianza (art. 2 Cost.) e di tutela dei lavoratori inabili (art. 38 Cost.) è stato delineato un sistema che impone ai datori di lavoro, pubblici e privati, l’assunzione di lavoratori disabili. La legge 68/1999 (che ha abrogato la L. 482/68) disciplina tale collocamento al lavoro e i diritti dei disabili. Chi ha diritto di essere avviato al lavoro:
I datori di lavoro sono tenuti ad assumere:
L’avviamento:I datori di lavoro devono presentare alla Provincia (ente demandato alla tenuta degli elenchi e all’avviamento al lavoro) un prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale, che costituisce richiesta di avviamento. In alternativa i datori di lavoro possono stipulare delle Convenzioni con l’Ufficio, che consente di realizzare un programma di inserimento lavorativo che porti alla copertura dei posti stabiliti per legge (es. tirocini lavorativi, copertura dei posti graduale ecc.). Le richieste dei datori di lavoro possono essere anche nominative (ad eccezione che per le persone affette da disabilità di tipo psichico) e quindi gli avviamenti possono avvenire in ordine di graduatoria o per scelta del datore di lavoro dall’elenco. La richiesta nominativa non può eccedere il 50% delle assunzioni per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti e il 60% per quelli che ne occupano più di 50. Sono sempre nominative per chi occupa da 15 a 35 dipendenti, per i partiti politici e i sindacati. Il rapporto di lavoro:Il lavoratore avviato deve essere adibito a mansioni compatibili con le sue condizioni e sia egli che il datore di lavoro possono chiedere la verifica della compatibilità delle mansioni in caso di aggravamento delle condizioni del lavoratore o di modifiche dell’organizzazione del lavoro. Se le mansioni risultano incompatibili, il datore di lavoro deve assegnarne altre, ricercando la nuova posizione tenendo conto di tutte le mansioni lavorative esistenti sul luogo di lavoro. Qualora non si rinvengano mansioni di uguale livello, possono anche essere assegnate mansioni di livello inferiore, ma sempre salvaguardando la retribuzione del lavoratore. In caso di avviamento al lavoro e di rifiuto di assunzione da parte del datore di lavoro, il lavoratore può rivolgersi al Giudice del Lavoro, chiedendo anche il risarcimento dei danni patiti per la mancata assunzione. Può essere parificata al “rifiuto di assunzione”, talvolta, il recesso dal rapporto di lavoro col disabile per “mancato superamento del periodo di prova”, poiché talvolta la “prova” viene condotta in mansioni non compatibili o diverse da quelle pattuite, oppure si rivela solo un pretesto per il datore di lavoro per fare figurare di avere ottemperato all’obbligo di assunzione. Tutte queste situazioni sono illegittime e danno diritto al lavoratore disabile di ricorrere al Giudice per fare accertare il proprio diritto al posto di lavoro e al previsto risarcimento dei danni. Il disabile può rivolgersi al Giudice anche per fare verificare, in caso di avviamento a tempo determinato, se sussistessero le condizioni per tale tipo di avviamento (v. nel Sito: contratti a tempo determinato) poiché diversamente il contratto potrà essere trasformato in contratto a tempo indeterminato sin dall’inizio. Licenziamento:Il disabile può essere licenziato:
Agevolazioni per i datori di lavoro:
|
||||
Il sito contiene informazioni, fornisce assistenza e indica come esercitare alcuni importanti diritti © Studio legale Oldrini - P.I. 11085610159 |
|