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Quarto stato

Il Quarto Stato (1901), Pellizza da Volpedo

Olio su tela, Milano, Galleria d'Arte Moderna

La rivalutazione monetaria ISTAT

(e gli interessi legali)

La legge n.210/92 prevede che lo Stato, annualmente, debba provvedere a rivalutare l’indennizzo secondo gli indici istat.

I cittadini titolari dell’indennizzo, vedono però, ogni anno, “aumentare” il loro emolumento di soli pochi Euro.

Ciò perché l’importo, definito “assegno”, componendosi in realtà di due voci (l’indennizzo, in senso stretto, e l’indennità integrativa speciale) viene rivalutato unicamente sulla parte dell’indennizzo in senso stretto e non invece anche sulla indennità integrativa speciale.

L’indennità integrativa speciale costituisce però la quasi totalità dell’importo dell'indennizzo che viene bimestralmente erogato, per cui le cifre che lo Stato non ha mai rivalutato secondo l'indice annuale di rivalutazione (ISTAT) sono rilevanti, poiché la parte rivalutata è davvero irrisoria.

Facendo quindi il ragionamento (e il conto) per tutti gli anni passati (non correttamente rivalutati), ma soprattutto per tutti gli anni futuri, si comprenderà facilmente l’entità della questione: si tratta infatti, in molti casi, di migliaia di Euro non corrisposti, e che, se non richiesti, non saranno mai in futuro corrisposti.

Anche ad evitare prescrizioni occorre pertanto immediatamente attivarsi, sia per interrompere la prescrizione, sia per ottenere la corretta liquidazione dell’indennizzo.

Infatti, nonostante le numerose sentenze che hanno riconosciuto la rivalutabilità di entrambe le componenti dell’indennizzo, è necessario che ciascuno agisca affinché il proprio indennizzo sia rivalutato integralmente.

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Ulteriore questione da porre è quella relativa agli interessi legali.

Infatti, fra la domanda per il riconoscimento dell’indennizzo e il pagamento degli arretrati maturati, come sappiamo, trascorrono anni.

Ebbene, lo Stato, erogando il capitale arretrato (i bimestri maturati), omette di maggiorare l’importo con i dovuti interessi di legge.

Anche per questa ragione occorre attivarsi per il recupero di quanto lo Stato non ha corrisposto.

Andrà quindi eseguito per ognuno singolarmente il conteggio delle differenze dovute (per rivalutazione e interessi), affinché l'indennizzo sia regolarizzato e maggiorato di rivalutazione e interessi.

Queste le più rilevanti e recenti pronunce della Magistratura.

Corte di Cassazione (sentenza 28 luglio 2005 n. 15894):

“Non sarebbe logico ritenere rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente -indennità integrativa speciale-...

Orbene, l’indennità integrativa speciale, entrando a far parte dell’indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione prorammata, previsto dall’art. 2 -primo comma- della L. 210/92.

D’altro canto l’assunto di parte ricorrente non è in linea con un’interpretazione conforme ai princìpi costituzionali, giacché la misura dell’indennizzo, se ritenuta non rivalutabile, non sarebbe equa rispetto al danno subìto, da rapportare al pregiudizio alla salute (in questo senso Corte Costituzionale sentenze n. 307/90 e 118/96)...”

Corte di Cassazione (sentenza 18109/2007):

“Il Collegio ritiene infatti di dover condividere, in assenza di convincenti osservazioni che ne contrastino l’insegnamento, il precedente citato, così massimato: «L’indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post trasfusionali dall’art. 2 comma secondo della legge n. 210 del 1992 consta di due componenti.... entrambe le componenti dell’indennizzo sono rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata...».

Corte di Appello di Milano (sentenza 588/2007):

“... deve rilevarsi che ciò che viene corrisposto è in realtà un solo emolumento globalmente considerato, ossia l’indennizzo di cui all’art. 1 della legge citata, che è composto anche dalla voce costituita dall’indennità integrativa speciale, che ha in buona sostanza lo scopo di adeguare tale indennizzo, il quale va rivalutato annualmente secondo il tasso di rivalutazione programmata secondo gli indici istat.

La funzione della rivalutazione è quella di ridurre il peso della possibile inflazione, che si ripercuote anche sulla voce indennità integrativa speciale (la quale peraltro nasce come emolumento di natura retributiva...”

Corte di Appello di Milano (sentenza 604/2007):

“L’importo dell’indennità integrativa speciale, ai sensi dell’art. 2 comma 1 e 2 della L. 210/92, va rivalutato, insieme a quello dell’indennizzo (Cass. 15895/05).

Non risulta espressamente dalla disposizione che tale indennità, integrativa dell’indennizzo e di consistente entità, sia esclusa dalla rivalutazione finalizzata a mantenere nel tempo il valore complessivo della prestazione.”

Conformi a tali pronunce anche: Tribunale di Milano, Tribunale di Pavia, Tribunale di Varese, Tribunale di Sondrio, Tribunale di Bergamo, Tribunale di Busto Arsizio.


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