Diritto del lavoro, dei disabili, della persona e di famiglia
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Il risarcimento del danno(da trasfusioni e vaccinazioni)Non bisogna confondere l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 con il risarcimento del danno. L'indennizzo infatti non ha natura “risarcitoria”, ma “assistenziale”, e viene quindi erogato per ragioni di solidarietà sociale verso quei cittadini ai quali è stata gravemente compromessa la qualità della vita. È quindi possibile, indipendentemente dalla fruizione dell’indennizzo, promuovere un’azione risarcitoria volta ad ottenere l'integrale ristoro dei “danni” sofferti in conseguenza del contagio (danno biologico, morale). Sul punto vi sono state diverse pronunce della Magistratura che hanno condannato lo Stato a risarcire i danneggiati (Tribunale di Roma, Tribunale di Milano, Tribunale di Firenze, e da ultimo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 11.1.2008 n. 581). Occorre quindi valutare, affidandosi a professionisti competenti, che tutti i requisiti per intentare un’azione giudiziaria siano sussistenti: sia requisiti di carattere sanitario, ma anche requisiti di diritto (es. eventuali prescrizioni del diritto, documentazione necessaria ecc.). Per informazioni più specifiche (che vanno fornite ovviamente caso per caso) info@studiolegaleoldrini.it |
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